IL NOSTRO STATUTO
STATUTO
Articolo 1 Sede, scopo e durata
E’ costituita L’Associazione “Oltrecento ETS” , con sede in Roma, Viale Ettore Franceschini, 40 [L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore].
Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune, non comportando modifiche allo Statuto, è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Scopo
L’Associazione “Oltrecento” è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
L’Associazione Oltrecento persegue le proprie finalità, in particolare:
- ha lo scopo di fare beneficenza;
- ha lo scopodi avviare, ad ogni livello, con particolare attenzione alle realtà presenti sul territorio, iniziative di promozione culturale;
- ha lo scopo di favorire la conoscenza delle problematiche dell’educazione per lo sviluppo, mediante tutte le iniziative idonee, scolastiche ed extrascolastiche, al fine di definire un processo d’acquisizione interculturale che consenta di tradurre il concetto di “qualità della vita” in valori spirituali, morali e sociali.
Per il raggiungimento di predette finalità, , eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, comma 1, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera N, comma 1, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, comma 1, Art. 5 Codice del Terzo Settore);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, comma 1. Art. 5 Codice del Terzo Settore).
L’Associazione Oltrecento quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
- aiutare il maggior numero di minori in difficoltà a causa di situazioni sociali, ambientali e familiari, nei paesi in via di sviluppo e in Italia attivando partnership con enti locali di riferimento;
- attraverso il Sostegno a Distanza (SaD) sostenere attività di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, di sostegno alla scolarizzazione e di formazione extra-scolastica;
- dare l’opportunità ai suoi soci di divenire soggetti attivi nella realizzazione di un progetto generale che ha come riferimento costante i principi di solidarietà, cooperazione, educazione e sviluppo;
- svolgere attività di sensibilizzazione e promozione della cultura del volontariato e del Sostegno a Distanza (SaD).
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione promuove e realizza tutte le iniziative che ritiene funzionali ai fini statutari, per raggiungere i quali si avvale sia dei contributi economici dei propri soci che delle loro gratuite prestazioni.
Durata
L’Associazione Oltrecento ha durata illimitata.
Articolo 2 Volontariato
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 3 Patrimonio
L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n.117.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e, comunque, durante la vita dell’organizzazione.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ogni utile e avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito o presso l’ufficio postale stabilito dal consiglio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente o dell’amministratore.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.
L’organo amministrativo documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.
Articolo 4 Soci
Sono soci dell’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta presentando domanda scritta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato entro ventuno giorni dalla delibera stessa. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l’eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
La quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale e può essere modificata dal medesimo organo associativo.
L’Associazione si impegna a garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo, nel contempo, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Inoltre è previsto, per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Articolo 5 Diritti e doveri dei soci
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 15 giorni, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire alla presenza di almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo.
L’accesso ai libri ed alla documentazione dell’Organo di Controllo dovrà essere richiesto all’organo stesso.
I soci sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, ad approvare e rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statuarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso , il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.
Articolo 6 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- L’Organo di Controllo;
- L’Organo di Revisione.
Articolo 7 L’Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione.
Hanno diritto al voto tutti i soci dell’associazione che abbiano la maggiore età, ed in regola con i versamenti delle quote associative per l’anno in corso (si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile); per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno quindici giorni nel libro degli associati.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria con i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e(quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno), il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
\L’Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Salvo ove diversamente previsto, in prima convocazione l’assemblea è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto.
L’assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
-sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea è composto da cinque e non più di undici membri, dura in carica tre anni e i suoi componenti, tutti maggiorenni, sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dai suoi membri. E’ convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.
Il presidente o chi per esso che conduce la riunione – vicepresidente o consigliere più anziano di carica- e il segretario devono essere fisicamente presenti alla riunione.
Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può anche svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a patto che:
-il presidente possa accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
-sia consentito al segretario di percepire chiaramente l’oggetto della verbalizzazione della riunione;
-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di chi partecipa attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
– Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione e può anche dare delega ai suoi membri nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea.
-la rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente;
– delibera circa l’ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
-regolamenta le norme per il funzionamento dell’Associazione;
– individua le quote sociali;
– predispone le bozze del bilancio di esercizio/rendiconto di cassa ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
-determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
-stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
-elegge il presidente, il vice presidente, il segretario e l’amministratore. Quest’ultimo può essere anche un socio, non facente parte del Consiglio. Il presidente dovrà essere nominato tra i consiglieri eletti;
– individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
-ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
-il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento che disciplini l’attività dell’ Associazione;
-delibera l’eventuale incorporazioni di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi e che accettino il presente Statuto;
-compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’assemblea.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in eventuali giudizi, firma gli atti e i negozi deliberati da Consiglio Direttivo, dirige le riunioni del Consiglio e le Assemblee firmandone i verbali assieme al Segretario.
In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Il Segretario coadiuva il presidente; provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei revisori dei conti.
L’Amministratore provvede agli incassi, ai versamenti, ai bonifici bancari, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci, è il capo del personale qualora sia presente, opera a firma disgiunta sui depositi bancari e postali intestati all’Associazione.
Articolo 9 L’organo di controllo
Laddove sia previsto dalla legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117.
L’organo di controllo dura in carica tre anni dall’avvenuta nomina.
Articolo 10 Organo di Revisione
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Articolo 11 Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n.117.
Articolo 12 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.